IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3323  del 5 novembre 2003 e n. 3361 del-l'8 luglio 2004, adottate per
fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici
verificatisi   il   giorno  8 settembre  2003  nel  territorio  della
provincia di Taranto;
  Vista  la  nota  del  15 dicembre  2005, con la quale il presidente
della  regione  Puglia  -  commissario  delegato  per  gli interventi
straordinari  ed  urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3323/2003 e
successive   modifiche   ed  integrazioni,  in  considerazione  della
scadenza  dello  stato  di emergenza, fissata al 31 dicembre 2005, ha
rappresentato  l'esigenza  che  siano  disciplinate le ulteriori fasi
realizzative  delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire
il  definitivo  superamento  del  contesto  critico determinato dagli
eventi atmosferici dell'8 settembre 2003;
  Considerato   che   permane   una   diffusa   situazione  di  crisi
suscettibile  di  determinare  gravi  pregiudizi  alla collettivita',
sicche' occorre adottare ogni utile iniziativa finalizzata ad evitare
ulteriori situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o a cose;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle
attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al
superamento del contesto critico in esame;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
consentire   al  commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo
completamento  degli interventi finalizzati al definitivo superamento
del  contesto  critico  in  atto  nel  territorio  della provincia di
Taranto;
  Acquisita l'intesa della regione Puglia;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione  Puglia  e'  confermato, fino al
31 dicembre   2006,   commissario  delegato  e  provvede,  in  regime
ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento
di  tutte  le iniziative necessarie per il definitivo superamento del
contesto  critico  determinatosi  a  seguito degli eventi atmosferici
verificatisi   il   giorno  8 settembre  2003  nel  territorio  della
provincia di Taranto.
  2.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  il  commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi dei
soggetti  attuatori e del personale gia' operante presso la struttura
commissariale,  ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base
delle  vigenti  disposizioni in materia, nonche' della collaborazione
degli  uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni  periferiche  dello Stato, ai sensi dell'ordinanza di
protezione   civile   n.   3323/2003,   e   successive  modifiche  ed
integrazioni.